Mediazione obbligatoria: cosa significa?
- Posted by Francesca Dimunno
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Nel panorama attuale, non sempre è possibile interpellare direttamente un Tribunale per fare valere le proprie ragioni. In alcuni casi, espressamente previsti dalla nostra normativa (Decreto Legislativo n. 28/2010), è necessario intraprendere prima una mediazione obbligatoria. Per farlo è necessario rivolgersi preventivamente ad un mediatore/organismo di mediazione: una figura terza ed imparziale che assisterà due o più soggetti per tentare di comporre in via amichevole la lite, attraverso la formulazione di una soluzione volta a risolvere la controversia.
La mediazione obbligatoria ha una durata non superiore a tre mesi (tempo di gran lunga inferiore rispetto ad un ordinario procedimento civile davanti all’Autorità Giudiziaria) e dei costi più contenuti. A questo tipo di procedura può ricorrere chiunque per risolvere qualsiasi controversia in ambito civile e commerciale.
La norma individua all’articolo 5 le materie per cui è obbligatoria, ovvero quelle materie per cui bisognerà necessariamente percorrere la strada della mediazione prima di poter esercitare una azione in Tribunale.
Nel caso in cui la mediazione sia obbligatoria e questa non sia stata svolta, la nostra domanda potrà essere dichiarata improcedibile. L’improcedibilità dovrà/potrà essere rilevata dal convenuto o anche d’ufficio, cioè autonomamente dal giudice, non oltre la prima udienza. In questi casi, il giudice fisserà alle parti il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione e dare inizio al procedimento.
La domanda è presentata presso l’organismo di mediazione che si trova nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a conoscere il giudizio. In parole semplici, se per la controversia che ci riguarda è competente il Tribunale Civile di Roma, anche l’Organismo di mediazione dovrà essere a Roma. In ogni caso, potremo individuare l’organismo di mediazione consultando gli appositi registri tenuti presso il Ministero della Giustizia, contenenti i nominativi degli enti pubblici o privati in possesso dei necessari requisiti di “serietà” ed “efficienza”.
Le parti dovranno farsi assistere da un avvocato ed essere anche personalmente presenti in quanto lo scopo della mediazione è quello di stimolare la comunicazione tra le parti in lite, al fine di cercare di raggiungere una soluzione al conflitto. Ciò può essere raggiunto unicamente con la presenza (fisica o mediante conference) di tutte le parti tra cui vi è conflitto. Ragion per cui l’attività che porta al raggiungimento di un possibile accordo ha natura personalissima e non può essere delegata, neppure al proprio difensore.
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